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Matrimonio, unione domestica registrata e concubinato:

tutto quello che le coppie dovrebbero sapere riguardo alla loro situazione giuridica!

«In una relazione complicata»: questo stato, utilizzato per indicare la propria situazione sentimentale sui social media, rispecchia anche la condizione finanziaria di molte coppie. È ora di spiegare una volta per tutte le regole che governano il matrimonio, l’unione domestica registrata e il concubinato.

Età, sesso, certificato di matrimonio: se in amore non hanno più importanza, spesso sul piano finanziario contano. Per non far svanire il romanticismo all’interno della coppia, non basta sentire le «farfalle nello stomaco». È altrettanto importante che vi sia trasparenza nelle questioni finanziarie e vigano regole eque per entrambi i partner. Anche la forma giuridica che la coppia adotta nel momento in cui decide di vivere insieme – matrimonio, unione domestica registrata o concubinato – comporta conseguenze sul piano finanziario, che a loro volta dipendono dalla situazione familiare, reddituale e patrimoniale.

Desideriamo aiutarvi per evitare che il vostro rapporto con l’«amato denaro» scombussoli l’armonia di coppia. Ecco le principali informazioni di natura finanziaria di cui tenere conto in tema di matrimonio, unione domestica registrata e concubinato.

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1° pilastro – AVS


Coppie sposate e partner registrati

Di norma, le persone sposate/i partner registrati senza attività lucrativa sono esentate/i dall’obbligo contributivo se il coniuge/il partner registrato versa all’AVS almeno il doppio del contributo minimo, vale a dire 1006 CHF. Questa cifra corrisponde a un salario lordo richiesto di almeno 10 000 CHF all'anno. Per essere classificata come persona esercitante un'attività lucrativa ai fini dell'AVS, il tasso di occupazione deve corrispondere ad almeno il 50% dell'orario di lavoro normale o ad almeno 9 mesi all'anno.

Concubini

L’esenzione dall’obbligo contributivo non è prevista per chi vive in concubinato. I concubini che non esercitano un’attività lucrativa devono provvedere individualmente al versamento dei propri contributi AVS.


Coppie sposate e partner registrati

Per calcolare la rendita AVS, nel caso delle coppie sposate/dei partner registrati si ricorre al cosiddetto «splitting».

I redditi conseguiti dai coniugi/partner registrati durante gli anni del matrimonio/dell'unione domestica registrata vengono sommati e quindi attribuiti a ognuno per metà. Questa operazione migliora la rendita AVS del coniuge/partner registrato con il reddito più basso.

Lo splitting viene effettuato

  • non appena entrambi raggiungono l’età di pensionamento,
  • quando un vedovo/una vedova matura il diritto a una rendita di vecchiaia o
  • dopo un divorzio/lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, qualora una delle parti ne faccia richiesta.

Concubini

Lo splitting non è previsto per le coppie di concubini.


Coppie sposate e partner registrati

La rendita AVS massima comune ammonta a 3585 CHF al mese.

Concubini

I concubini possono percepire ciascuno, mensilmente, una rendita di vecchiaia AVS separata pari al massimo a 2390 CHF; vale a dire che l’introito della coppia può raggiungere i 4780 CHF al mese.


Coppie sposate e partner registrati

Per i primi 16 anni di vita dei figli, ai genitori vengono riconosciuti i cosiddetti «accrediti per compiti educativi». Si tratta di redditi fittizi che verranno conteggiati al momento del calcolo della rendita.

Nel caso dei coniugi/partner registrati, gli accrediti per compiti educativi sono assegnati per metà a entrambi.

Concubini

I concubini che compilano la «dichiarazione riguardante l’autorità parentale congiunta» presso l’APMA possono contemporaneamente stipulare anche una «convenzione sull’assegnazione degli accrediti per compiti educativi», in cui definiscono se l’accredito debba essere attribuito integralmente a uno dei partner oppure suddiviso al 50 per cento tra i due genitori. La convenzione può essere adeguata ogni anno.


Coppie sposate e partner registrati

Alla morte del marito, la moglie riceve una rendita per vedove

  • se la coppia ha figli oppure
  • se la moglie ha compiuto i 45 anni e i coniugi sono stati sposati per almeno 5 anni.

Al pensionamento, la vedova percepisce una rendita per vedove o una rendita di vecchiaia: viene corrisposta la rendita più elevata.

In caso di morte della moglie, il marito riceve una rendita per vedovi se la coppia ha figli comuni di età inferiore a 18 anni.

Al pensionamento, il vedovo percepisce dall’AVS la rendita di vecchiaia.

In caso di decesso di un partner di un'unione domestica registrata, il partner superstite è equiparato a un vedovo. Il partner superstite ha quindi diritto a una rendita per superstiti solo finché ha figli di età inferiore a 18 anni.

Concubini

In caso di morte di un concubino, sono solo i figli a percepire rendite per superstiti e non i partner.

2° pilastro – Previdenza professionale


Coppie sposate e partner registrati

In caso di decesso, il partner superstite riceve dalla cassa pensioni una rendita per superstiti:

  • se sono presenti figli a carico con diritto a una rendita per orfani,
  • anche in assenza di figli, purché il coniuge ancora in vita abbia compiuto i 45 anni e sia stato sposato per almeno 5 anni,
  • se non risulta soddisfatta nessuna di queste due condizioni, vengono versate 3 rendite annue sotto forma di liquidazione in capitale.

Al decesso dell’assicurato, il patrimonio di libero passaggio passa in via prioritaria al coniuge/partner registrato e ai figli a carico.

Concubini

La fondazione di previdenza può erogare prestazioni ai concubini in caso di decesso, ma non sussiste alcun obbligo al riguardo. Occorre appurare individualmente presso le casse pensioni se e in quale misura sia possibile privilegiare il/la proprio/a convivente.

Il patrimonio di libero passaggio passa in via prioritaria ai figli a carico. È possibile privilegiare il proprio partner convivente: a tale scopo occorre specificare i diritti del partner (art. 15 OLP).

Assicurazione contro gli infortuni (LAINF)


Coppie sposate e partner registrati

Alla morte del marito, l’assicurazione contro gli infortuni versa alla moglie superstite una rendita per vedove:

  • se ha figli propri con diritto a una rendita per orfani,
  • se vive nella stessa economia domestica con altri figli che hanno acquisito il diritto a una rendita per orfani in seguito al decesso del marito,
  • se al momento della vedovanza ha figli che hanno perso il diritto a una rendita per orfani,
  • in assenza di figli, se ha compiuto i 45 anni o
  • se è invalida per almeno due terzi o lo diventa entro due anni dalla morte del marito.

Se la moglie ha meno di 45 anni percepisce un’indennità forfettaria di 1–5 rendite annue.

Il marito superstite riceve dall’assicurazione contro gli infortuni una rendita per vedovi solo se:

  • ha figli propri con diritto a una rendita per orfani,
  • vive nella stessa economia domestica con altri figli che hanno acquisito il diritto a una rendita per orfani in seguito al decesso della moglie o
  • se è invalido per almeno due terzi o lo diventa entro due anni dalla morte della moglie.

Per i partner registrati, secondo la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) vale quanto segue:

  • Per tutta la sua durata, nel diritto delle assicurazioni sociali l’unione domestica registrata è equiparata al matrimonio.
  • Il partner registrato superstite è equiparato al vedovo. 

Concubini

L’assicurazione contro gli infortuni non eroga prestazioni per superstiti nell’ambito del concubinato, ma può versare rendite per orfani.

3° pilastro – Previdenza vincolata (3a)


Coppie sposate e partner registrati

Ricevono i fondi della previdenza depositati nel pilastro 3a i beneficiari in quest’ordine:

1. il coniuge o il partner registrato
2. a) i figli e le persone che erano assistite in misura considerevole dal defunto, oppure
    b) la persona che ha convissuto ininterrottamente con il defunto almeno durante i cinque anni precedenti il decesso, oppure
    c) la persona che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni
3. i genitori
4. i fratelli/le sorelle
5. gli altri eredi

L'intestatario della previdenza può designare uno o più beneficiari tra quelli menzionati al punto 2 e precisare i loro diritti.

L'intestatario della previdenza ha il diritto di cambiare l'ordine dei beneficiari di cui ai punti 3 a 5 e di precisare i loro diritti.

Concubini

I concubini, equiparati ai figli del defunto, vengono al secondo posto nell’ordine dei beneficiari in caso di decesso (dopo eventuali coniugi o partner registrati). L’intestatario della previdenza può definire nel dettaglio chi privilegiare all’interno di questa seconda cerchia di soggetti e come.

Se l’intestatario della previdenza non ha figli o i requisiti esposti al punto 2 non sono soddisfatti, può comunque privilegiare il partner convivente anteponendolo a genitori e fratelli/sorelle.

Attenzione: in caso di decesso, gli averi del pilastro 3a confluiscono nel patrimonio ereditario, vale a dire che in relazione ad essi sussiste un diritto alla porzione legittima da parte degli eredi.

3° pilastro – Previdenza libera (3b)


Coppie sposate e partner registrati

Se non sono state definite disposizioni individuali, in genere hanno diritto al capitale in caso di decesso erogato da assicurazioni nell’ambito della previdenza libera le seguenti persone, in quest’ordine:

1. il coniuge/partner registrato
2. i figli o i loro discendenti
3. i genitori
4. i fratelli/le sorelle o i loro discendenti
5. gli altri eredi

I dettagli sono riportati nelle condizioni generali di assicurazione (CGA) della relativa società.

I coniugi/partner registrati sono esentati dal pagamento dell’imposta sulle successioni in relazione alle prestazioni derivanti da un’assicurazione sulla vita mista, come pure, nella maggior parte dei casi, i figli.

Concubini

Stipulando un’assicurazione sulla vita nell’ambito della previdenza libera, i concubini hanno modo di tutelarsi, poiché la legge sul contratto d’assicurazione consente di definire liberamente l’ordine dei beneficiari.

Stipulare una pura assicurazione di capitale in caso di decesso è una strategia ottimale per tutelare il partner convivente poiché in quest’ambito nessuno ha diritto a una porzione legittima. Di norma le imposte risultano inferiori, in quanto non si applica l’imposta di successione, bensì soltanto la tariffa previdenziale – più bassa.

Nel caso di assicurazioni miste, il valore di riscatto viene tenuto in considerazione per il calcolo delle porzioni legittime. Gli eredi legali possono richiedere al partner convivente beneficiario il versamento di somme compensative.

Di norma, sulle prestazioni derivanti da un’assicurazione sulla vita mista i concubini devono pagare l’imposta sulle successioni.

Regime dei beni e diritto successorio


Coppie sposate e partner registrati

In caso di decesso di uno dei coniugi, si procede anzitutto alla liquidazione del regime dei beni e solo in un secondo momento trova applicazione il diritto successorio.

Nell’ambito della liquidazione del regime dei beni si verifica a quale massa patrimoniale appartengono i vari beni, in modo da suddividere correttamente l’intera sostanza fra i due coniugi. Semplificando, ciascun coniuge mantiene i suoi beni propri e ha diritto alla metà degli acquisti del consorte.

In assenza di una convenzione matrimoniale si applica il regime della «partecipazione agli acquisti». La sostanza coniugale consiste dei beni propri e degli acquisti di ciascun coniuge.
Nel patrimonio ereditario del coniuge defunto confluiscono i suoi beni propri (oggetti di uso personale, valori patrimoniali che gli appartenevano quando è stato istituito il regime dei beni e che ha ricevuto a titolo gratuito durante il matrimonio, come ad es. eredità) e la metà dell’aumento (valore totale degli acquisti, vale a dire di tutti i redditi, dedotti i debiti e inclusi gli averi reintegrati).

A seguire ha luogo la «divisione ereditaria»: il coniuge e gli eventuali figli hanno diritto a una porzione legittima (i genitori vi avranno diritto solo fino a fine 2022).

Unione domestica registrata di coppie omosessuali
Nel caso dell’unione domestica registrata, si applica per legge il regime della separazione dei beni, in base al quale i patrimoni dei due partner rimangono separati. Tale regolamentazione può far sì che il partner superstite venga a trovarsi in gravi difficoltà finanziarie qualora non percepisca alcun reddito o un reddito esiguo.

Per evitare situazioni di questo tipo, la coppia può stabilire attraverso una convenzione patrimoniale, ad esempio, che in caso di decesso di un partner la sostanza verrà ripartita in base a quanto previsto dal regime della partecipazione agli acquisti. Questo tipo di accordo va costituito per atto pubblico e non permette comunque di intaccare le porzioni legittime spettanti ai discendenti dei partner.

Concubini

Nel caso dei concubini non si ha la liquidazione del regime dei beni e pertanto non vi sono nemmeno acquisti da ripartire.

La legge non prevede che i partner conviventi ereditino l’uno dall’altro. La successione legale favorisce in particolar modo i discendenti, i genitori e i fratelli/le sorelle.

Chi desidera coinvolgere il proprio partner convivente nella successione deve redigere un testamento o un contratto successorio, nell’ambito dei quali vanno comunque tenute in considerazione le eventuali porzioni legittime spettanti ai discendenti o ai genitori.

Il diritto successorio svizzero è stato modernizzato e la nuova versione entrerà in vigore il 1° gennaio 2023. La revisione prevede l’eliminazione delle porzioni legittime riservate ai genitori oltre che la riduzione di quelle spettanti ai discendenti (da ¾ a ½). Ciò consentirà di privilegiare maggiormente il partner superstite, in quanto la quota liberamente disponibile che il testatore potrà assegnargli sarà più cospicua.

Oltre al testamento esistono anche altre modalità attraverso le quali i concubini possono favorirsi reciprocamente nella sfera del diritto successorio. Ad esempio, si può concludere un contratto di rinuncia d’eredità con gli eredi che avrebbero diritto a una porzione legittima oppure prevedere una sostituzione fedecommissaria nell’ambito di un contratto successorio.

Imposte


A coniugi, partner registrati e concubini sono riservati trattamenti fiscali differenti:

Coppie sposate e partner registrati

Le coppie sposate e i partner registrati pagano le imposte congiuntamente in base alla tariffa per coniugi.

Per i redditi inferiori a 100 000 CHF, in quasi tutti i cantoni le coppie unite in matrimonio e le persone che vivono in unione domestica registrata pagano meno tasse rispetto ai concubini.

Nel caso invece di redditi più alti e nelle situazioni in cui i due partner hanno introiti pressoché analoghi e una sostanza imponibile più o meno equivalente, a livello federale i coniugi e le coppie registrate hanno generalmente un onere fiscale più elevato rispetto a quello delle persone che vivono in concubinato. A livello cantonale, però, la situazione può variare.

Concubini

In genere i concubini pagano le imposte singolarmente alla tariffa di base.


È prevista una tariffa per genitori.

Coppie sposate e partner registrati

I genitori non separati che vivono in comunione domestica con figli per i quali è ammessa la deduzione per figli o la deduzione per il mantenimento possono dedurre dall’importo fiscale dovuto nell’ambito dell’imposta federale diretta 251 CHF per ogni figlio (cosiddetta «tariffa per genitori»).

Concubini

Per i non coniugati, la tariffa per genitori viene applicata a un genitore:

In caso di esercizio congiunto dell’autorità parentale, viene tassato alla suddetta tariffa il genitore che percepisce le prestazioni di mantenimento per il figlio.
Se non vengono versate prestazioni di mantenimento, il genitore con il reddito più elevato è autorizzato ad applicare la tariffa per genitori, poiché si presuppone che provveda in misura principale al mantenimento del figlio.


Sulle prestazioni in capitale del 2° pilastro e della previdenza vincolata (pilastro 3a) tutti, a prescindere dallo stato civile, sono tenuti a versare l’imposta sul reddito. Tali prestazioni vengono tassate alla tariffa previdenziale – più bassa – separatamente dal restante reddito.

Le imposte dei coniugi, delle coppie registrate e dei concubini vengono tuttavia calcolate in maniera differente:

Coppie sposate e partner registrati

Nell’ambito del matrimonio o dell’unione domestica registrata, i fondi previdenziali liquidati in uno stesso anno vengono tassati cumulativamente (tranne che nei cantoni BS e BL).

Essendo la tariffa per coniugi più favorevole, però, l’imposta dovuta dalle coppie sposate e dai partner registrati sulle prestazioni in capitale in caso di riscossione di averi del secondo e terzo pilastro è più bassa.

Le persone coniugate e i partner registrati risultano maggiormente avvantaggiati in relazione a eredità e donazioni, ambito fortemente tassato per i non sposati (fanno eccezione i cantoni SZ e OW, che non prevedono alcuna imposta sulle successioni e sulle donazioni).

Concubini

I concubini hanno invece più possibilità di manovra per armonizzare tra di loro i periodi di blocco (a seconda delle circostanze).

Abitazione


Concubini

Pigione
Le coppie di concubini possono stipulare congiuntamente un contratto di locazione. In caso di separazione, però, ciò può creare problemi: è quindi consigliabile individuare un locatario principale e un sublocatario. A tale scopo è opportuno stipulare un contratto di sublocazione che metta in chiaro le conseguenze giuridiche.

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Tanto i coniugi quanto i partner registrati e i concubini possono acquistare un’abitazione in proprietà esclusiva, in proprietà comune o in comproprietà.

  • Nel caso della proprietà esclusiva uno dei due acquista individualmente l’immobile e viene iscritto nel registro fondiario; l’altro partner non vanta alcun diritto sull’oggetto in cui la coppia risiede, tant’è che il/la proprietario/a può venderlo senza dover richiedere il suo consenso. Se l’immobile utilizzato in comune viene acquistato in proprietà esclusiva, è bene che il/la titolare stipuli un contratto di locazione con il proprio coniuge/partner convivente.
  • Molte coppie optano per la comproprietà, una formula che consente a ciascun partner di disporre liberamente della propria quota dell’immobile, riportata nel registro fondiario. È opportuno stabilire l’entità delle quote basandosi sull’importo versato rispettivamente dai partner per l’acquisto dell’abitazione. Questa forma di proprietà ha un grande vantaggio, ossia permette di attingere agli averi di previdenza del 2° o del 3° pilastro per il finanziamento dell’acquisto, a prescindere dallo stato civile.
  • Nel caso della proprietà comune entrambi i partner sono iscritti nel registro fondiario come proprietari con pari diritti. L’immobile appartiene quindi a entrambi in parti uguali, anche nell’eventualità in cui uno dei due abbia investito una quota di capitale proprio maggiore. Il ricorso ai fondi della previdenza è ammesso per le coppie sposate, ma non per i concubini, poiché dal registro fondiario deve potersi evincere quale quota è stata finanziata con capitale proveniente dalla previdenza per la vecchiaia.

Varie


Coppie sposate e partner registrati

In linea di principio, nell’ambito del matrimonio ciascun coniuge conserva il cognome che portava in precedenza. La coppia dovrà poi stabilire di comune accordo quale dei due cognomi porteranno i figli. Qualora i coniugi abbiano deciso di assumere uno dei cognomi quale cognome coniugale, anche i figli lo porteranno.

Concubini

Nel caso di autorità parentale esclusiva, i figli di concubini portano il cognome della madre. Se il figlio deve portare il cognome del padre, è possibile richiedere la variazione del cognome.
In caso di autorità parentale esercitata congiuntamente, è possibile scegliere tra i due cognomi. La scelta effettuata varrà poi per tutti i figli comuni.


I figli acquistano la cittadinanza svizzera se almeno uno dei genitori è cittadino svizzero, indipendentemente dal fatto che essi siano sposati oppure no.

Coppie sposate e partner registrati

Le regole che disciplinano la paternità sono sancite dalla legge: nelle coppie sposate, il marito è automaticamente considerato il padre del bimbo appena nato.

Concubini

Nel caso delle coppie di concubini, l’uomo deve riconoscere ufficialmente la propria paternità attraverso una dichiarazione resa all’ufficio di stato civile. Solo a questo punto viene considerato agli effetti giuridici padre del bambino, con tutti i diritti e i doveri che ciò comporta. Il riconoscimento del figlio può avvenire sia prima che dopo la nascita.


Coppie sposate e partner registrati

Nelle coppie sposate, i genitori sono entrambi detentori dell’autorità parentale e la esercitano congiuntamente.

Concubini

Dal 1° luglio 2014 l’autorità parentale congiunta è la regola, a prescindere dalla forma di convivenza. Ciò nonostante, affinché questa condizione si realizzi, i concubini devono rendere una dichiarazione congiunta. Possono farlo contestualmente al riconoscimento del bambino presso l’ufficio di stato civile oppure in un altro momento presso l’autorità di protezione dei minori.

Fino all’avvenuta presentazione della dichiarazione l’autorità parentale compete alla sola madre, per quanto il genitore che ne è privo debba comunque essere informato e sentito prima di decisioni importanti. Inoltre quest’ultimo può chiedere a terzi (ad es. insegnanti, medici) informazioni sullo stato e sullo sviluppo del figlio.


Coppie sposate e partner registrati

I coniugi e i partner registrati sono giuridicamente tenuti a prestarsi assistenza reciproca (sostegno morale e materiale). Ricevono informazioni mediche sul proprio partner e possono visitarlo/a in caso di ricovero in ospedale.

Concubini

Per i concubini, non esiste alcuna norma giuridica che disciplini questi aspetti. Non sono tenuti a prestarsi assistenza reciproca e non hanno il diritto a ricevere informazioni mediche né a fare visita al partner ricoverato. → È necessario regolare queste questioni mediante dichiarazione scritta!


Coppie sposate e partner registrati

Nelle coppie sposate e nelle unioni domestiche registrate, i partner sono autorizzati a rappresentarsi reciprocamente in caso di incapacità di discernimento per quanto riguarda i provvedimenti medici nonché per il rilascio del consenso o il suo rifiuto in relazione ai provvedimenti ambulatoriali o stazionari previsti.

Concubini

Stando a quanto disposto nell’art. 378 cpv. 1 n. 4 CC, quanto detto vale anche per i concubini, purché vivano in comunione domestica.


Coppie sposate e partner registrati

Per le persone sposate e i partner registrati vige un diritto di rappresentanza stabilito per legge.

Esso è disciplinato dall’art. 374 CC e comprende
1. tutti gli atti giuridici abitualmente necessari al mantenimento,
2. l’amministrazione ordinaria del reddito e dei rimanenti beni e
3. se necessario, il potere di aprire e sbrigare la corrispondenza.

Per gli atti giuridici inerenti all’amministrazione straordinaria dei beni, il coniuge o il partner registrato deve ottenere il consenso dell’autorità di protezione degli adulti.

Concubini

I concubini non possono rappresentarsi reciprocamente in assenza di disposizioni definite individualmente.


Pertanto, sia le persone sposate o che vivono in unione domestica registrata sia i concubini dovrebbero adottare misure precauzionali personali nell’evenienza di una propria futura incapacità di discernimento, vale a dire stilare un mandato precauzionale e le direttive del paziente.


Coppie sposate e partner registrati

In caso di disaccordi, ciascun coniuge può rivolgersi al giudice competente per le misure di tutela dell’unione coniugale che, se necessario, decreta provvedimenti quali contributi di mantenimento, blocco dei conti, sospensione della comunione domestica o simili. Per il divorzio sono competenti i tribunali. La parte economicamente più debole ha diritto – in funzione delle circostanze concrete – a contributi di mantenimento, la sostanza dei coniugi viene divisa in base al regime dei beni e gli averi accumulati di AVS e cassa pensioni ripartiti a metà.

Concubini

Il quadro giuridico è diverso per i concubini. In caso di separazione, un genitore non sposato che ha gestito l’economia domestica e accudito i figli si trova in una condizione notevolmente svantaggiata: da un lato, la legge non prevede che il patrimonio generato durante il concubinato (tra cui rientra anche l’avere della cassa pensioni) venga ripartito, dall’altro non sussiste alcuna pretesa a un’indennità per il lavoro domestico svolto e la custodia dei figli. Da inizio 2017 è stato riconosciuto unicamente il diritto a un contributo di mantenimento per la cura (= indennità per il mancato reddito dovuto all’accudimento dei figli)
→ Nel contratto di concubinato è possibile concordare una partecipazione all’incremento del patrimonio e un più ampio contributo di mantenimento per la separazione, in modo da tutelare la persona economicamente più debole.

Matrimonio, unione domestica registrata o concubinato?

La forma giuridica che avete scelto per la vostra vita di coppia ha conseguenze significative, e non solo sulla vostra situazione finanziaria. Volete sapere cosa comporta nel vostro caso?

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