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Diritti degli azionisti

Informazioni circa la comunicazione dei dati dei clienti in ottemperanza alla direttiva sui diritti degli azionisti II (direttiva [UE] 2017/828)


Il presente documento illustra il punto 16 delle Condizioni generali della Banca Cler SA (la «banca») e integra le Informazioni sulla comunicazione dei dati dei clienti pubblicate dall’Associazione svizzera dei banchieri.

Per favorire la comprensione, di seguito verrà utilizzata esclusivamente la forma maschile, che comprende in ogni caso anche quella femminile.

1. Scopo della direttiva sui diritti degli azionisti II (direttiva [UE] 2017/828)

La direttiva sui diritti degli azionisti II (direttiva [UE] 2017/828) è una direttiva dell’Unione europea (la «direttiva»), applicabile a partire dal 3 settembre 2020, che si ripropone di aumentare la trasparenza fra società e investitori nonché di promuovere l’impegno a lungo termine degli investitori. Per raggiungere tali obiettivi, essa prevede l’identificazione degli investitori, la trasmissione di informazioni e l’agevolazione, in particolare, dell’esercizio dei diritti degli azionisti. Gli obblighi minimi a tale riguardo sono precisati nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212, anch’esso in vigore dal 3 settembre 2020.

2. Ambito di applicazione della direttiva

La direttiva e le conseguenti disposizioni esecutive a livello nazionale si applicano a società aventi sede nello Spazio economico europeo («SEE») – ossia negli Stati membri dell’Unione europea e in Islanda, nel Liechtenstein e in Norvegia – purché i titoli emessi da tali società siano ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato nel SEE o in uno Stato terzo. Sono le leggi attuative emanate dagli Stati membri del SEE a definire le tipologie di titoli e i mercati regolamentati, nel SEE e al di fuori di esso, rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva («titoli interessati»). La direttiva vale in prima istanza per le azioni negoziate su un mercato regolamentato. Alcune leggi nazionali, però, vanno oltre le prescrizioni minime sancite dal testo dell’UE, ampliandone l’ambito di applicazione. Pertanto, esso può estendersi anche alle obbligazioni, se lo Stato membro SEE integra tale tipologia di titoli nella propria normativa interna.

3. Comunicazione dei dati dei clienti

Le società aventi sede nel SEE (le «società») hanno il diritto di informarsi circa l’identità dei propri investitori, al fine di scambiare informazioni con essi. Ogni società può far valere il diritto a conoscere l’identità degli investitori nei confronti di qualsiasi istituzione che custodisca suoi titoli interessati, in tutto il mondo. In virtù di tale regolamentazione, anche la banca, su richiesta della società, è tenuta a comunicarle l’identità dei propri clienti, qualora essi detengano in deposito titoli interessati della società stessa. In tale contesto, i dati dei clienti possono anche essere trasmessi all’estero, pertanto non sono più soggetti alla legislazione svizzera in materia di protezione dei dati e al segreto bancario svizzero. Terze persone, se il diritto del paese estero lo consente, possono accedere a tali dati.

3.1. È previsto un valore soglia per la comunicazione dell’identità degli investitori?

Gli Stati membri SEE possono stabilire che le società siano autorizzate a richiedere informazioni sull’identità degli investitori qualora essi superino un certo valore soglia a livello di titoli interessati o diritti di voto detenuti. In alcuni Stati membri SEE, ad esempio, l’identificazione è possibile se l’investitore detiene più dello 0,5% dei titoli interessati o dei diritti di voto.

3.2. Quali dati dei clienti vengono comunicati?

Su richiesta della società, la banca comunica quantomeno i seguenti dati relativi ai clienti:

  • nome e recapiti (compresi l’indirizzo completo e, ove disponibile, l’indirizzo e-mail);
  • qualora il cliente sia una persona giuridica, il suo numero di registrazione nazionale o un identificatore unico come il «Legal Entity Identifier» (LEI, identificatore delle entità giuri-diche);
  • il numero di titoli interessati detenuti;
  • le categorie o le classi di tali titoli e la relativa data di inizio possesso.

3.3. Un investitore può opporsi alla divulgazione dei propri dati?

Se le viene richiesto, la banca è tenuta a comunicare l’identità degli investitori. I clienti che detengono titoli interessati in deposito, pertanto, non possono opporsi a tale comunicazione. I clienti che intendono evitare la divulgazione dei propri dati non possono fare altro che astenersi dall’acquisto o dalla custodia di titoli interessati.

4. Agevolazione dell’esercizio dei diritti di voto degli azionisti

In virtù delle nuove disposizioni, la banca è tenuta a favorire lo scambio di determinate informazioni supplementari tra la società e l’investitore. Pertanto, dopo aver ricevuto dalla società informazioni circa assemblee generali e altri eventi che la riguardano, ne dà comunicazione ai propri clienti. Inoltre, su desiderio dei clienti, la banca agevola in particolare l’iscrizione alle assemblee generali.